Art. 12.
(Litisconsorzio e cumulo di domande).

      1. In materia di litisconsorzio e di cumulo di domande, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) regolamentare gli effetti procedurali della mancata estensione del giudizio a tutti i litisconsorti necessari, prevedendo

 

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l'estinzione officiosa del giudizio nel caso di omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, se non prorogato prima della scadenza per giusti motivi;

          b) prevedere casi in cui, anche nell'ipotesi di litisconsorzio per identità di questioni, valga la deroga alla competenza territoriale in favore del foro generale di uno dei convenuti, prevista per il cumulo soggettivo;

          c) escludere la deroga alla competenza territoriale nel caso di cumulo di più domande, anche riconvenzionali, tra le stesse parti, se non connesse per titolo o attraverso l'eccezione, salva l'espressa accettazione del contraddittorio.